L'amministrazione comunale di Sanremo, non paga di aver ignorato il problema "scie chimiche", vera minaccia per l'ambiente e per la salute - il vicesindaco Lolli, dopo essere stato contattato dal Comitato "Tanker enemy", ha nicchiato - ha recentemente deliberato di trasformare le ultime aree, ancora gratuite adibite a posteggio auto, in parcheggi a pagamento. Dunque, per protestare contro questa balzana ed illegittima iniziativa, suggeriamo sia ai Sanremesi sia ai villeggianti di collocare sul cruscotto della propria vettura un cartello con su scritto: "L'Amministrazione comunale di Sanremo, avendo creato esclusivamente aree per il posteggio a pagamento in tutto il centro e zone limitrofe, viola l'art.7, comma 8 del Codice della strada". Chi è costretto quindi a versare un iniquo balzello, accanto al biglietto della sosta a pagamento, con l'avviso, dichiara la trasgressione della legge per opera dell'amministrazione matuziana. Il cliché può essere scaricato da qui.
Contestualmente si esortano i cittadini a rivolgersi ad un avvocato disposto a patrocinare gratuitamente gli automobilisti vessati, per denunciare sindaco e giunta, in seguito alla decisione adottata in violazione della normativa vigente, chiedendo l'annullamento della delibera ed un congruo indennizzo per il danno cagionato a residenti e turisti.
Condividi su Facebook
Contestualmente si esortano i cittadini a rivolgersi ad un avvocato disposto a patrocinare gratuitamente gli automobilisti vessati, per denunciare sindaco e giunta, in seguito alla decisione adottata in violazione della normativa vigente, chiedendo l'annullamento della delibera ed un congruo indennizzo per il danno cagionato a residenti e turisti.
Condividi su Facebook
Attacco all'informazione CLICCA QUI
1 commenti:
art. 7
comma 8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.
Posta un commento
NOTA BENE: tutti i commenti sono sottoposti a moderazione e quindi non saranno subito leggibili. Evitate perciò di inviare un unico messaggio diverse volte. A prescindere dai contenuti, i commenti dei disinformatori non verrano pubblicati. Grazie per la pazienza e la collaborazione.
Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.